Art. 1118 – Diritti dei partecipanti sulle cose comuni

(1)Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni(2).

Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Note

(1)

Articolo così modificato con legge dell’11 dicembre 2012, n. 220.
L’art. 1118 ha subito alcune integrazioni, tra cui:
– il divieto di rinunciare al diritto sulle cose comuni è divenuto assoluto ed inderogabile, anche grazie al richiamo contenuto nell’art. 1138 del c.c.;
– si è chiarito che il condomino non può sottrarsi all’obbligo di pagare le spese, neppure modificando la destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
– è stata recepita la giurisprudenza sul distacco dall’impianto di riscaldamento o di condizionamento: esso è consentito se non ne derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, ma resta fermo l’obbligo di concorrere nelle spese per la manutenzione straordinaria e per la conservazione e messa a norma dell’impianto.

(2)

Sul condomino pesa un’obbligazione propter rem; ad essa il condomino può sottrarsi esclusivamente cedendo il piano o la porzione di piano di cui ha la titolarità esclusiva.

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