Art. 1119 – Indivisibilità

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso(1) della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio(2).

Note

(1)

La maggiore o minore comodità di uso, secondo la giurisprudenza, va valutata, oltre che con riferimento all’originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione.

(2)

Le parole “e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio” sono state aggiunte dall’art. 4, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
Dopo la riforma, quindi, la divisione delle cose comuni richiede sempre il consenso unanime dei condomini.

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