Art. 1123 – Ripartizione delle spese

Le spese necessarie(1) per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio 1117, 1122, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno 1118 2; 68, salvo diversa convenzione(2).

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne(3).

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità 1124-1126; 63(4).

Note

(1)

Si tratta di una tipica obbligazione propter rem.

(2)

Il primo comma riguarda le spese relative a beni e servizi di cui tutti godono indistintamente, comprese le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
La norma può essere derogata solo dall’unanimità dei condomini (normalmente, in un regolamento predisposto dall’originario proprietario e poi recepito nei singoli atti d’acquisto).

(3)

Il secondo comma deroga al primo, sulla base del principio di equità sostanziale. Ad esempio, i proprietari di negozi al piano terra, non sono tenuti a partecipare alle spese di illuminazione delle scale che conducono agli appartamenti posti ai piani superiori.

(4)

Tale comma si applica anche al condominio parziale.
A seguito della riforma del condominio entrata in vigore nel 2013, l’art. 1118 del c.c. stabilisce espressamente il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, ipotesi che in precedenza era ricondotta al comma in commento.

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