Art. 1124 – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

(1)Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono(2). La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo(3).

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Note

(1)

Articolo così sostituito con legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
Le modifiche hanno riguardato:
– aggiunta, accanto alle scale, degli ascensori, in accoglimento di un consolidato orientamento giurisprudenziale;
– la parola “ricostruite” è mutata con quella “sostituiti”, non è chiaro con quale scopo;
– il riferimento ai piani o alle porzioni di piano è mutato in “valore delle unità immobiliari”.

(2)

La logica è diversa per quanto riguarda l’illuminazione della scala: la spesa va ripartita secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1123 del c.c., in quanto tutti ne beneficiano, quantomeno per ragioni di sicurezza.

(3)

In base al criterio assunto dalla norma, i proprietari degli appartamenti al piano terra pagheranno la metà della spesa in ragione dei loro millesimi di proprietà, e null’altro dovranno, in quanto l’altezza del loro piano è pari a zero.

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