Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali(1) dai proprietari dei due piani(2) l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Note
(1)
Poiché la norma non è ricompresa nell’art. 1138 del c.c., essa è derogabile dalle parti.
La norma non si applica nel caso in cui la terrazza di proprietà di un unico condomino svolga la funzione si coprire l’appartamento sottostante (c.d. terrazza a livello), perché in questo caso opera l’art. 1126 del c.c..
(2)
Nel giudizio promosso da uno dei due proprietari contro l’altro, non c’è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del condominio.