Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo(1). La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono(2).
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio(3) ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti(4).
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante(5). Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Note
(1)
Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio ha un diritto di sopraelevazione, sulla cui natura la dottrina si divide: per alcuni si tratterebbe di un autonomo diritto di superficie; per altri, di una facoltà che spetta al proprietario in quanto tale.
Si tratta di un diritto comunque imprescrittibile.
Il titolo in base al quale il diritto di sopraelevazione può spettare ad altri soggetti diversi, è costituito dal regolamento del condominio predisposto dal costruttore ed accettato da tutti i condomini (c.d. regolamento contrattuale), oppure da un contratto successivo tra tutti i condomini.
(2)
Il primo limite alla sopraelevazione è dato dalle condizioni statiche dell’edificio: si tratta di un divieto assoluto (la relativa azione è imprescrittibile), a cui si può ovviare solo se gli altri condomini prestino unanime consenso alle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie all’edificio.
(3)
Il secondo limite, relativo all’aspetto architettonico dell’edificio, presuppone l’opposizione facoltativa degli altri condomini: di conseguenza l’azione è soggetta a prescrizione ventennale perché il diritto a far valere la non alterazione del decoro architettonico è disponibile e si prescrive per il mancato esercizio nell’arco di venti anni.
(4)
Anche il terzo limite, relativo alla notevole diminuzione di aria e luce, presuppone l’opposizione facoltativa degli altri condomini.
La diminuzione può riguardare anche solo un appartamento, o una sola porzione condominiale del fabbricato.
(5)
L’obbligo di pagare l’indennità costituisce una obbligazione propter rem.
L’indennità è dovuta anche se il proprietario dell’ultimo piano si limita a trasformare i locali preesistenti mediante incremento delle superfici e delle volumetrie.
Il diritto all’indennità spetta a colui che rivestiva la qualifica di condomino al tempo della sopraelevazione o ai suoi successori secondo la disciplina della cessione del credito: non spetta automaticamente a chi sia divenuto proprietario successivamente.