Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130(1) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza(2) dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio 1117; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto(3).
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato 1129 ed è tenuto al risarcimento dei danni 64.
Note
(1)
La legge 220/2012 ha modificato l’articolo in commento solo per sostituire la parola
“precedente” con le parole “all’articolo 1130”, visto che il riferimento all’articolo precedente, nel rinnovato assetto normativo, sarebbe stato al nuovo art. 1130 bis.
(2)
L’amministratore ha la rappresentanza processuale del condominio, anche se si deve escludere che l’ente abbia personalità giuridica.
Nella rappresentanza processuale attiva, i poteri dell’amministratore conoscono gli stessi limiti posti ai suoi poteri di carattere sostanziale: rispettando questi, egli può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc.
Quella passiva è, invece, più ampia, in quanto concerne tutte le controversie relative ai beni comuni anche quelle reali.
(3)
Le notifiche al condominio vanno effettuate all’amministratore presso il suo domicilio privato o presso lo stabile condominiale, se ivi esistono locali destinati alla gestione del condominio.