I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri 1130, 1131 sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea(1), senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137(2).
Note
(1)
Si tratta di un rimedio esperibile in qualsiasi momento: l’assemblea è sovrana nell’annullare o ratificare il provvedimento preso dall’amministratore.
(2)
Il ricorso al giudice ordinario può essere proposto a prescindere dall’ipotesi che si sia già richiesto l’annullamento del provvedimento all’assemblea.