(1)Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente 1110(2).
Note
(1)
Articolo così modificato con legge 11 dicembre 2012, n. 220.
La modifica ha mutato il riferimento al condomino che “ha fatto spese per le cose comuni” in “condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni”.
In ogni caso, resta fermo che il condomino ha solo la facoltà, e non il dovere, di intervenire per riparazioni urgenti.
(2)
Sono urgenti le spese che non possono essere rinviate senza che da ciò ne derivi un danno per il condominio (es. riparazione di una tubatura rotta che ha causato l’allagamento delle scale) e senza che vi sia il tempo di avvertire l’amministratore o gli altri condomini.
Il rimborso delle spese anticipate da parte del singolo condomino si regge sui due presupposti oggettivi dell’urgenza e della trascuranza, intesa come omissione nella cura che si richiederebbe.
Quanto alle spese non urgenti, si ritiene in dottrina che, trattandosi di adempimento di obbligazione naturale (art. 2034 del c.c.), non nascerebbe il diritto alla ripetizione.