Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento(1)(2), il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni 1117 e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione 68, 72.
Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107(3).
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 72, 155.
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici(4).
Note
(1)
Il regolamento di condominio, secondo la maggioranza degli interpreti, ha carattere normativo, e, pertanto, le singole clausole sono reputate opponibili ai terzi anche in mancanza di trascrizione nel registro di cui all’art. 1129. Viceversa, da parti di altri si sostiene la natura contrattuale del regolamento, opponibile ai terzi solo in forza di un richiamo e con la relativa approvazione al momento del singolo atto di acquisto.
(2)
Le parti del regolamento, che prevedono limiti ai diritti soggettivi, sono configurabili alla stregua di obbligazioni propter rem oppure di oneri reali, se essi concernono le cose comuni, oppure di servitù cd. reciproche, se riguardano, invece, le proprietà individuali.
(3)
Comma così modificato con legge 11 dicembre 2012 n. 220.
(4)
Comma aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220.