Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale 1100 ss.; 61, 62(1).
Note
(1)
Le norme ritenute generalmente applicabili sono:
– art. 1102;
– art. 1103;
– art. 1105;
– art. 1108;
– art. 1110;
– art. 1112, se il bene ha cessato la sua destinazione al condominio.