È possessore di buona fede (1)chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto(2) 535, 1153, 1415, 1445.
La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave(3).
La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto(4).
Note
(1)
Il concetto di buona fede di cui all’articolo in oggetto (soggettiva), non deve confondersi con quella oggettiva, o correttezza, di cui all’art. 1175, cui fanno riferimento altre disposizioni del presente codice soprattutto in tema di formazione, interpretazione, ed esecuzione del contratto.
(2)
L’altrui diritto, richiamato dal presente articolo, è quello vantato dal titolare che abbia trasmesso la disponibilità materiale della cosa al possessore, ma anche quello vantato dal titolare estraneo all’apprensione materiale della cosa da parte del possessore.
(3)
La presunzione di buona fede implica che chi agisce contro di lui (generalmente rivendicando la cosa) deve provare la mala fede.
(4)
L’acquisto è quello del possesso.