Art. 1149 – Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’articolo 821(1).
Note
(1)
Non sono comprese le spese fatte al fine di migliorare la cosa.