Art. 1163 – Vizi del possesso

Il possesso acquistato in modo violento(1) o clandestino(2) non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Note

(1)

La violenza consiste nella contrarietà alla volontà del possessore. Deve essere mirata all’acquisto del possesso. Se essa è, infatti, finalizzata a stravolgere il consenso altrui, con lo scopo di stipulare un accordo cui segua la consegna del bene e, quindi, il suo impossessamento, si utilizzano le disposizioni in materia di vizi della volontà sulla conclusione del contratto.

(2)

Col termine «clandestinità» ci si vuole riferire al modo di agire di chi vuol celare all’interessato i propri comportamenti.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?