Le disposizioni generali sulla prescrizione(1), quelle relative alle cause di sospensione(2) e d’interruzione 1167, 2653 n. 5, 2943(3) e al computo dei termini 2963(4) si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.
Note
(1)
Si tratta degli articoli 2934 e 2940. Tra le disposizioni generali sulla prescrizione è certamente riferibile
all’usucapione esclusivamente l’ art. 2936, che riguarda l’ inderogabilità della disciplina legale.
Non è, invece, applicabile all’usucapione l’art. 2937 l’art. 2938, circa la rinuncia alla prescrizione: ciò in forza della difficoltà di individuare una rinunzia all’usucapione; essa si connota, infatti, come fatto conseguente all’acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale. Si potrebbe, pertanto, parlare di rinuncia richiamandosi al diritto acquistato con l’usucapione, e non, viceversa, all’usucapione, in sé e per sè.
(2)
Circa l’applicabilità all’usucapione delle disposizioni in materia di sospensione della prescrizione, si sottolinea che tale previsione mira ad assicurare il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene, in ordine al passare del tempo, ai fini dell’usucapione medesima, qualora egli non possa agire a protezione del proprio diritto. Fra le cause di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, si possono applicare all’usucapione i numeri 5 (l’erede è proprietario in quanto tale dei beni ereditari, così un problema di usucapione in questa ipotesi non si pone), 7 ed 8 (in materia di obbligazioni, cioè di diritti relativi, tipologia ovviamente contrapposta a quella dei diritti reali o assoluti).
(3)
Circa l’applicabilità all’usucapione delle disposizioni in tema di interruzione della prescrizione, va rilevato che esse si applicano quasi per la totalità, ad esclusione, peraltro, del comma 4 dell’art. 2943, in tema di obbligazioni; tali motivi d’interruzione sono detti civili, e si differenziano dalla c.d. interruzione naturale, di cui all’art. 1167.
(4)
Per quanto riguarda, infine, l’applicabilità all’usucapione delle disposizioni in materia di computo dei termini della prescrizione, si precisa che non si applicano i commi 2 e 4 dell’art. 2963; nel primo caso, la previsione è superflua in materia di usucapione, perché non è indispensabile ai fini della sua realizzazione il compimento di atti formali in un giorno festivo; nel secondo caso, la previsione è, invece, inapplicabile all’usucapione, dal momento che non è previsto, con riferimento ad esse, un termine a mesi, ma ad anni.