Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità(1).
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione(2).
Note
(1)
Le ragioni di servizio devono essere limitate alle sole mansioni domestiche; quelle di ospitalità vanno, invece, riferite all’accoglienza gratuita e temporanea di amici e parenti.
(2)
Vedasi la sentenza della Consulta del 3 febbraio 1992, n. 25, che ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 1 dell’art. 705 del c.p.c..