Art. 1170 – Azione di manutenzione

Chi è stato molestato(1) nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

Note

(1)

La molestia provocata al possesso altrui deve essere di rilevante misura, e deve andare di pari passo con un animus turbandi, con l’intenzione, cioè, di provocare disturbo al possessore; il consenso manifesto o meno del possessore all’altrui attività esclude che possa ricorrere un caso di molestia.

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