Art. 1172 – Denunzia di danno temuto

Il proprietario 832, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziariae ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo(1)(2).

L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali 1179(3).

Note

(1)

Tale azione è esperibile in forza del presupposto del pericolo di un danno futuro derivante da una situazione pericolosa legata ad un immobile, un albero od un’altra cosa inanimata purché il danno minacciato sia grave, tale cioè, da compromettere in modo irreversibile la cosa in pericolo, e prossimo, potendosi, cioè, verificare in un qualsiasi momento. A parere di alcuni, diverso e necessario presupposto dell’azione consiste nell’antigiuridicità del comportamento del denunciato, e quindi, nella colpa dello stesso soggetto.

(2)

Non sono stabiliti in tale ipotesi termini di decadenza (a differenza di quanto dispone l’art. 1171 del c.c.).

(3)

Il secondo comma dell’articolo 1171 dispone che l’autorità giudiziaria ordini le “opportune cautele”.

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