Le obbligazioni derivano da contratto(1), da fatto illecito(2), o da ogni altro atto o fatto idoneo 2043 a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico(3).
Note
(1)
La norma fa riferimento al contratto nella sua accezione più ampia, comprendente tanto le fattispecie tipiche che quelle atipiche purché meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 del c.c.. Sono fonte di obbligazione anche i contratti invalidi (v. artt. 1418 ss. c.c.).
(2)
L’obbligazione presuppone un comportamento volontario dell’uomo e, pertanto, la norma avrebbe dovuto parare di “atto illecito” piuttosto che di “fatto”. La precisazione normativa relativa alla illiceità fa riferimento non solo alla fattispecie generale prevista nell’art. 2043 del c.c., ma anche ai fatti dannosi cd. “speciali” (v. artt. 2049 ss. c.c.). L’illecito derivante da inadempimento contrattuale rientra, invece, nella previsione di cui alla prima parte dell’articolo.
(3)
Tra gli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni si possono richiamare le promesse unilaterali (artt. 1977 ss. c.c.); i titoli di credito (artt. 1992 ss. c.c.); la gestione di affari (artt. 2028 ss. c.c.); il pagamento dell’indebito (artt. 2033 ss. c.c.) e l’arricchimento senza causa (artt. 2041 ss. c.c.). Tali tipi di fonti sono accomunate dal fatto di produrre l’obbligazione in assenza di un accordo tra due o più parti, come invece avviene nel contratto.