Art. 1178 – Obbligazione generica

Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere(1), il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media 664, 1378, 1465.

Note

(1)

La norma fa riferimento alle obbligazioni generiche che si configurano quando oggetto della prestazione di dare è un bene che viene considerato nella sua appartenenza ad un genere, ad esempio il denaro. Si contrappongono alle obbligazioni specifiche che sorgono quando il bene viene individuato nella sua specificità, ad esempio un quadro di Picasso.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?