Art. 1179 – Obbligo di garanzia

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale 2784, 2808 o personale 1936, ovvero altra sufficiente cautela(1).

Note

(1)

Nel novero delle altre cautele può inserirsi, ad esempio, il versamento di una somma a titolo di cauzione.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?