Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile 1384(1), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente(2) 1484, 1672; 8 d. gen. c.c; 45 l. camb.; 37 l. ass..
Note
(1)
Il creditore ha sempre diritto all’esatto adempimento, da intendersi anche come diritto a ricevere l’intera prestazione: pertanto è libero di accettare o rifiutare un adempimento solo parziale.
(2)
L’unico limite testuale alla libertà del creditore è l’esistenza di norme o usi che gli impongano di accettare. In tal caso, il suo rifiuto configura mora del creditore (v. 1206 ss. c.c.).