Art. 1181 – Adempimento parziale

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile 1384(1), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente(2) 1484, 1672; 8 d. gen. c.c; 45 l. camb.; 37 l. ass..

Note

(1)

Il creditore ha sempre diritto all’esatto adempimento, da intendersi anche come diritto a ricevere l’intera prestazione: pertanto è libero di accettare o rifiutare un adempimento solo parziale.

(2)

L’unico limite testuale alla libertà del creditore è l’esistenza di norme o usi che gli impongano di accettare. In tal caso, il suo rifiuto configura mora del creditore (v. 1206 ss. c.c.).

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