Art. 1185 – Pendenza del termine

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza 1206, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore 1184, 1208 n. 4(1).

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine 2033(2). In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato 2041, 2042(3)(4).

Note

(1)

Credito esigibile ma non eseguibile.

(2)

Se il debitore paga erroneamente prima della scadenza del termine ovvero versa in incapacità naturale (v. 428 c.c.) al momento in cui adempie, egli può agire per la ripetizione dell’indebito.

(3)

La norma si applica anche alle obbligazioni che non hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

(4)

L’arricchimento si verifica poichè il creditore riceve una somma prima della scadenza dell’obbligazione e su questa somma maturano interessi legali (1282 c.c.), che non gli spettano se non dal giorno in cui l’adempimento è dovuto.

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