Art. 1188 – Destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore 1189, 1190(1) o al suo rappresentante 320, 374 n. 2, 2213 ss., ovvero alla persona indicata dal creditore 1269, 1777 o autorizzata dalla legge(2) o dal giudice(3) a riceverlo 1208 n. 1.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica 1399 o se ne ha approfittato 1190(4).

Note

(1)

Di regola, il creditore coincide con il soggetto cui il debitore deve adempiere l’obbligazione. Però può mancare questa coincidenza ed in tal caso il pagamento deve essere rivolto ai diversi soggetti indicati dalla norma. Ad esempio, non può ricevere alcun pagamento il fallito dopo la dichiarazione di fallimento (v. artt. 27-39, 44 R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(2)

In alcuni casi la è legge a stabilire che la prestazione deve essere ricevuta da un soggetto diverso dal creditore, ad esempio per tutelare quest’ultimo, come nel caso del minore (v. 320 ss. cc.).

(3)

Un esempio è dato dalla normativa in tema di divorzio (v. art. 8 comma 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898).

(4)

Oltre alle ipotesi qui elencate, il debitore è liberato nel caso di creditore apparente secondo la disciplina dell’art. 1189 del c.c.. Costituisce esempio di approfittamento anche un vantaggio indiretto come quello che deriva al creditore che, per effetto del pagamento al terzo, sia liberato da un proprio debito. Se il debitore paga al non legittimato senza essere liberato ha diritto ad agire per la ripetizione dell’indebito (v. 2033 c.c.).

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