Art. 1189 – Pagamento al creditore apparente

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche(1), è liberato(2) se prova di essere stato in buona fede(3).

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito 2033 ss..

Note

(1)

L’apparente legittimazione costituisce presupposto oggettivo di applicazione della norma. Quest’ultima deve essere letta in combinato disposto con l’art. 1188 del c.c. e, pertanto, si applica anche agli altri soggetti legittimati a ricevere la prestazione secondo tale disposizione.

(2)

La liberazione comporta l’ulteriore effetto tipico di consentire al debitore di esigere la prestazione cui ha diritto.

(3)

La buona fede costituisce il presupposto soggettivo di applicazione della norma e si sostanzia nella convinzione incolpevole di adempiere a chi sia creditore.

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