Art. 1193 – Imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie(1) verso la stessa persona(2) può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare(3).

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti 1194, 1195, 1249.

Note

(1)

Il periodo si riferisce al requisito della omogeneità dei debiti che si verifica quando hanno ad oggetto una somma di denaro o cose fungibili dello stesso genere (v. 1243 c.c.).

(2)

Altro presupposto di applicazione della norma è che i debiti per i quali opera l’imputazione intercorrano tra i medesimi soggetti.

(3)

La norma riserva al debitore il diritto potestativo di stabilire l’imputazione e soccorre con una serie di criteri supplettivi per il caso che egli non vi provveda. Tuttavia, la norma va integrata con l’art. 1195 del c.c., ed emerge come anche il creditore possa operare l’imputazione.

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