Art. 1195 – Quietanza con imputazione

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa 1193, se non vi è stato dolo 1439 o sorpresa da parte del creditore(1).

Note

(1)

La norma esplicita che anche il creditore può procedere all’imputazione (v. 1193 c.c.). Il legislatore utilizza l’insolito ed impreciso termine “sorpresa”, che sembra riferirsi ad una condotta contraria ad altra tenuta in precedenza, concetto che si rifà a quello più generale di buona fede.

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