Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta(1). In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita 1198; 67 n. 2(2).
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita 1470, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno(3).
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi 2927.
Note
(1)
Le parti devono stipulare un vero contratto per stabilire che anche una prestazione diversa da quella originale abbia effetto estintivo, configurando la fattispecie della datio in solutum. Ciò accade, ad esempio, se si accordano perchè il debitore consegni la propria merce in luogo della somma dovuta. La datio in solutum è, secondo autorevole dottrina (Trabucchi), in contratto reale (1376 c.c.) ed oneroso. Inoltre, si tratta di una forma di adempimento satisfattoria diversa dall’adempimento ed atipica, ciò che assume rilevanza in materia di fallimento, essendo i pagamenti atipici revocabili (art. 67, comma 1, n. 2 l.f.).
(2)
Finchè la diversa prestazione non viene eseguita il debitore rimane tenuto anche a quella originale. Ciò distingue la datio in solutum dalla novazione (1230 c.c.), con la quale le parti sostituiscono la prestazione iniziale con un’altra, l’unica dovuta.
(3)
Una disciplina particolare viene dettata per l’ipotesi in cui la nuova prestazione consista nel trasferimento della proprietà o di altro diritto: in tal caso, a maggior tutela del creditore, si applicano anche le norme in tema di evizione e vizi.