Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo 1180, può 1202 surrogarlo nei propri diritti 754, 756, 2843(1). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso(2) e contemporaneamente al pagamento(3).
Note
(1)
Con la surrogazione si realizza una modifica del lato soggettivo del rapporto obbligatorio poichè il creditore viene soddisfatto da un soggetto diverso dal debitore originario, che dichiara di far subentrare nei propri diritti. Ad esempio, Tizio riceve da Sempronio quanto gli era dovuto da Caio e dichiara che Sempronio si sostituisce nella sua posizione.
(2)
Se la surrogazione non è espressa, possono sorgere dubbi sulla volontà del creditore di far subentrare il terzo.
(3)
Se la surroga non è contemporanea al pagamento, l’obbligazione si estingue e per aversi sostituzione è necessario costituire un nuovo rapporto. La contemporaneità si realizza, ad esempio, indicando la surroga nella quietanza (1199 c.c.), da cui il nome di “surroga per quietanza”.