Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo(1).
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni(2):
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa 2704;
2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Note
(1)
Affinché si configuri la “surroga per imprestito” è necessario che il debitore stipuli un contratto di mutuo (1813 c.c.) al fine specifico di estinguere l’obbligazione. In tal caso la surroga è valida anche senza il consenso del creditore.
(2)
Questo periodo elenca i presupposti necessari perché la surrogazione abbia effetto, posti a tutela anche del creditore surrogato.