La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche(1);
2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato 2866(2);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo 754, 1292, 1299, 1949, 1950(3);
4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari 490 n. 2(4);
5) negli altri casi stabiliti dalla legge 756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1916, 2036, 2038, 2856, 2866, 2869, 2871(5).
Note
(1)
Il surrogante può sostituirsi ad un creditore che gli sarebbe preferito in ragione del suo credito liquidandolo e assumendone il grado e l’eventuale garanzia, pur se il surrogante sia un chirografario.
(2)
L’ipotesi riguarda l’acquirente di un immobile ipotecato che, estinguendo l’ipoteca, si sostituisce al terzo, nel cui favore era stata costituita, nel rapporto col debitore-alienante.
(3)
E’ il caso, ad esempio, del condebitore solidale che, adempiendo l’intera obbligazione, estingue il debito e subentra nella posizione che aveva il creditore vero gli altri condebitori.
E’ invece tenuto per altri, ad esempio, il fideiussore (v. 1936 c.c.).
(4)
Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario essa costituisce patrimonio distinto rispetto a quello dell’erede: in tal caso, quindi, la surrogazione riguarda il soggetto rispetto al patrimonio di cui egli stesso è diventato erede.
(5)
Si veda l’art. 82, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario).