Art. 1204 – Terzi garanti

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263(1).

Note

(1)

Se è dato in pegno un bene questo non passa al surrogante ma rimane nella custodia del surrogato a meno che il creditore originario non consenta al trasferimento.

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