La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263(1).
Note
(1)
Se è dato in pegno un bene questo non passa al surrogante ma rimane nella custodia del surrogato a meno che il creditore originario non consenta al trasferimento.