Art. 1210 – Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito 1211 ss.; 77, 78(1).

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato 324(2), il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

Note

(1)

Il deposito si esegue in luoghi diversi a seconda dell’oggetto (v. art. 76, art. 77, art. 79 delle disp. att. c.c.). Poiché il depositario non è titolare di un interesse nel deposito, si può ritenere che il deposito configuri qui un’ipotesi di contratto a favore di terzo (1411 c.c.).

(2)

Tale comma è di interpretazione problematica. Letteralmente, l’adempimento si realizza, oltre che con accettazione del creditore, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Tale conclusione trova conforto nell’art. 1213 del c.c.. Secondo una diversa interpretazione, in analogia con quanto dispone l’art. 1207, comma 1, c.c., l’effetto liberatorio dovrebbe retroagire al momento dell’deposito.

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