Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia 1207 comma 2 sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale 1209 o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale(1) a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate 2796; 529 ss. c.p.c. e a depositarne il prezzo 2797(2)(3).
Note
(1)
La parola “tribunale” è stata sostituita da “giudice di pace” dall’art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.
(2)
Art. così modificato ai sensi dell’art. 150, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3)
In questo caso si realizza un’ipotesi di modifica legale dell’oggetto dell’obbligazione.