Art. 1212 – Requisiti del deposito

Per la validità del deposito è necessario 73(1):

1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata 137 c.p.c. al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata 74;

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi 1224, 1284 e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta 1207, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito 78; 126 c.p.c.;

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato 137 c.p.c. con l’invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito 73, 76, 251(2).

Note

(1)

Il deposito consente al debitore di liberarsi dall’obbligazione se il creditore non accetta la prestazione o non si presenta per accettarla (1210 c.c.) purché rispetti i requisiti qui indicati.

(2)

Si veda l’art. 48, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario).

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