Art. 1213 – Ritiro del deposito

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato(1).

Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido 1210 comma 2, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito 1197, 1251, 1276, 2878(2).

Note

(1)

In tal caso a perdere efficacia è solo il deposito, non l’offerta solenne, cosicché il debitore non è costretto a ripercorrere l’intero iter perchè basta che si limiti ad un nuovo deposito.

(2)

Se il ritiro avviene dopo l’accettazione o il giudicato con il consenso del creditore, le garanzie perdono efficacia, ciò che non accade se il ritiro si ha prima di questo momento.

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