Art. 1214 – Offerta secondo gli usi e deposito

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso(1) anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato(2).

Note

(1)

La norma non chiarisce se gli usi cui fa riferimento siano quelli normativi (art. 8 delle preleggi) o quelli della pratica commerciale.

(2)

E’ discusso se l’offerta secondo gli usi costituisca un’offerta alternativa a quella solenne quanto agli effetti da produrre (1207 c.c.), fermo restando che questi sono posticipati al momento del deposito, ovvero sia idonea a produrre solo la mora del debitore (1219 c.c.). La collocazione della norma nella sezione relativa alla mora del creditore e la sua formulazione letterale, che si limita a parlare di “effetti della mora”, sembrano indurre a ritenere valida la prima interpretazione.

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