Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’articolo 1209 73, 75; 137 c.p.c(1).
Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario(2). In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta 79(3).
Note
(1)
La norma rinvia alla sola offerta per intimazione, ma non sembra vi siano ragioni per escludere l’ammissibilità di un’offerta nelle forme d’uso (1214 c.c.).
(2)
Tale forma di sequestro serve al debitore per provocare la mora del creditore. Esso non va confuso col sequestro convenzionale che costituisce un contratto con cui si affida il bene ad un terzo in caso ne sia controversa la spettanza (1798 c.c.), nè col sequestro giudiziario o conservativo che costituiscono misure cautelari (v. 670 ss. c.p.c.).
(3)
In analogia alla disciplina del deposito (1210 c.c.) si ritiene che il sequestro non sia efficace se non previa accettazione o sentenza in giudicato. Si pongono, pertanto, le medesime problematiche in ordine alla retroattività o meno dell’efficacia (1210, 2, c.c.).