Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile(1).
L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso 80.
Note
(1)
Per analogia, si può ritenere che l’intimazione debba essere fatta nelle forme di cui all’art. 1209, comma 2, c.c..