Art. 1218 – Responsabilità del debitore

(1)Il debitore che non esegue esattamente(2) la prestazione dovuta 1176, 1181 è tenuto al risarcimento del danno 1223 ss., se non prova(3) che l’inadempimento o il ritardo(4) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile 1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; 160 disp. trans.(5)(6).

Note

(1)

La norma disciplina la responsabilità contrattuale, che sorge in caso di inadempimento dell’obbligazione e presuppone, quindi, un preesistente rapporto tra i soggetti. Essa si contrappone alla responsabilità extracontrattuale (2043 c.c.) nella quale è proprio con l’illecito che si instaura un rapporto tra le parti. Alla diversa struttura consegue anche una diversa disciplina.

(2)

In questo caso vi è un parziale inadempimento che può toccare diversi profili: l’oggetto stesso, il luogo di adempimento, la diligenza ecc.

(3)

La ripartizione dell’onere della prova è stata specificata dalla giurisprudenza (Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533): mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l’inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l’inadempimento non è a lui imputabile. La regola è invertita se si ha obbligazione negativa: non potendosi fare gravare sul debitore l’onere di provare di non aver tenuto nessuna delle condotte (positive) che avrebbero violato l’obbligo di non fare, è il creditore a dover dimostrare che il debitore ha tenuto la condotta lesiva.

(4)

Il ritardo genera inadempimento relativo che può trasformarsi in un inadempimento definitivo ovvero in un adempimento tardivo.

(5)

Affinché l’impossibilità sia idonea a liberare il debitore deve essere assoluta, cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi.

(6)

L’illecito contrattuale richiede, così come quello aquiliano, anche la sussistenza dell’elemento soggettivo. Pertanto, non ogni inadempimento è idoneo a generarlo ma solo quello che sia accompagnato da una condotta non diligente, dove il grado di diligenza richiesto dipende dalla natura professionale o meno dell’attività nel cui ambito si inserisce l’obbligazione (1176 c.c.). Vi sono però fattispecie per le quali, prescindendosi dalla colpa, il legislatore configura una responsabilità oggettiva: ciò accade, ad esempio, nel caso di deposito in albergo (1783 c.c.). In queste ipotesi la prova liberatoria è circoscritta al fortuito o alla forza maggiore.

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