Art. 1219 – Costituzione in mora

Il debitore 1208, 1220 è costituito in mora 2943(1) mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto 1308; 160(2).

Non è necessaria la costituzione in mora(3):

1) quando il debito deriva da fatto illecito(4);

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione 1460(5);

3) quando è scaduto il termine 1183, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio 43 del creditore(6). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta(7).

Note

(1)

La mora deve essere distinta dal semplice ritardo, il quale produce conseguenze giuridiche, quale, ad esempio il diritto al risarcimento del danno, diverse da quelle che derivano dalla mora.
La mora può seguire diverse vicende, provocate dal comportamento delle parti: la mora può essere purgata, cioè eliminata, in caso di adempimento; interrotta, se il creditore rifiuta, senza motivo, l’adempimento; cancellata se il debitore ottiene un nuovo termine per estinguere l’obbligazione; sospesa se il creditore, dopo averla provocata, la tollera.

(2)

Presupposti della mora sono: il ritardo nell’adempimento, la sua imputabilità al debitore, l’intimazione, ove questa sia necessaria, per iscritto. L’intimazione per iscritto configura la “mora ex persona”.

(3)

In questo caso si ha “mora ex re”.

(4)

Se l’obbligazione sorge da illecito prevale l’esigenza di una riparazione immediata.

(5)

La dichiarazione del debitore rende superflua l’intimazione.

(6)

Nel caso di obbligazioni portabili (1182 c.c.) il creditore deve limitarsi a ricevere la prestazione al proprio domicilio per cui sarebbe superflua ogni sua ulteriore iniziativa. Diverso è il caso di obbligazione chiedibile, in cui il creditore deve agire per ottenere l’adempimento (1182 c.c.).

(7)

In questo caso si presume che gli eredi possano non sapere dell’obbligazione: pertanto devono ricevere l’intimazione formale ed hanno un breve ulteriore periodo di tempo per poter adempiere senza incorrere nella mora.

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