Art. 1220 – Offerta non formale

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente(1) ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo(2), a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo 1181(3).

Note

(1)

Ovvero prima che scada il termine per adempiere.

(2)

Il debitore deve offrire l’esatto adempimento: l’unica differenza rispetto ad un’offerta solenne (1208 c.c.) sta nell’assenza delle formalità.

(3)

La legittimità deve essere valutata alla stregua del principio di buona fede (1175 c.c.).

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