Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente(1) ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo(2), a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo 1181(3).
Note
(1)
Ovvero prima che scada il termine per adempiere.
(2)
Il debitore deve offrire l’esatto adempimento: l’unica differenza rispetto ad un’offerta solenne (1208 c.c.) sta nell’assenza delle formalità.
(3)
La legittimità deve essere valutata alla stregua del principio di buona fede (1175 c.c.).