Se il fatto colposo del creditore(1) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate 2055(2).
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza 1175, 2056(3)(4).
Note
(1)
Il creditore risponde anche del concorso del fatto colposo dei propri ausiliari (1228 c.c.).
(2)
La diminuzione del risarcimento non è ancorata semplicemente alla condotta del creditore bensì alla colpa di questi, con un chiaro riferimento al profilo soggettivo.
(3)
Il creditore ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell’inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza (1175 c.c.).
(4)
Nonostante il codice non lo affermi espressamente, si ritiene che il risarcimento debba essere diminuito anche dell’eventuale vantaggio tratto dal creditore dall’inadempimento, secondo la regola della compensatio lucri cum damno.