Art. 1228 – Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi(1), risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro 1229, 1717, 2049(2).

Note

(1)

Analoga previsione si trova nell’art. 2049 del c.c. per il caso di responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, mentre quest’ultima norma utilizza l’espressione “domestici e commessi”, la norma in commento si riferisce ai “terzi”. Pertanto, si può ritenere che nell’illecito contrattuale il debitore risponde dell’opera prestata da qualsiasi terzo, mentre in quello aquiliano è necessario un vincolo di effettiva subordinazione.

(2)

Mentre il comportamento dei terzi deve essere doloso o quantomeno colposo, il debitore risponde della condotta di questi per il solo fatto di essersi avvalso della loro opera.

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