Art. 1229 – Clausole di esonero da responsabilità

È nullo 1419 qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore 1228 per dolo o per colpa grave(1).

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari 1228 costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico(2)(3).

Note

(1)

Non costituisce clausola di esonero da responsabilità quella che delimita l’oggetto del contratto. È valida, inoltre, la clausola con cui la responsabilità è trasferita da un soggetto ad un altro, cd. “clausola di manleva”, atteso che la garanzia è naturalmente onerosa e, quindi, il debitore non è comunque indotto a non adempiere.

(2)

In questo comma il legislatore non limita la nullità a dolo e colpa grave per cui essa opera anche in caso di colpa lieve, atteso che l’ordine pubblico coinvolge interessi anche di soggetti ulteriori oltre a debitore e creditore.

(3)

La disposizione va coordinata con l’istituto della clausola penale, con la quale, a prescindere dall’effettivo pregiudizio, si fissa il risarcimento del danno in una determinata prestazione (1382 c.c.): si ritiene, generalmente, che, in caso di dolo o colpa grave del debitore, la clausola penale non operi e il debitore sia integralmente responsabile.

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