Art. 1230 – Novazione oggettiva

La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione(1) con oggetto(2) o titolo(3) diverso 1231 ss., 1320.

La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco(4).

Note

(1)

Affinchè la novazione oggettiva si realizzi è necessario, innanzitutto, un presupposto oggettivo, definito aliquid novi, dato dalla modifica dell’oggetto o del titolo. Non è sufficiente, quindi, la modifica di un elemento accessorio, come si desume anche dal successivo art. 1231 del c.c.. È dubbio se l’instaurazione di un obbligazione identica tra le medesime parti comporti novazione oggettiva, come nel caso in cui esse vogliano eliminare le garanzie esistenti: manca, infatti, la novità dell’oggetto o del titolo e la stessa volontà delle parti è diretta a cambiare un elemento accessorio.

(2)

Ad esempio, le parti sostituiscono l’obbligo di consegnare un immobile con l’obbligo di consegnare una somma di denaro.

(3)

E’ la fonte dell’obbligazione. Si pensi all’ipotesi in cui si sostituisca un contratto di compravendita (1470 c.c.) con uno di somministrazione (1559 c.c.) quale fonte del dovere di consegnare un bene.

(4)

Oltre al presupposto oggettivo è necessario che sussista anche un presupposto soggettivo, che si sostanzia nell’animus novandi, il quale deve essere certo, cioè non devono sussistere dubbi sulla volontà di mutamento.

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