Art. 1234 – Inefficacia della novazione

La novazione è senza effetto(1), se non esisteva(2) l’obbligazione originaria.

Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario(3).

Note

(1)

La sanzione è quella della nullità per mancanza di causa.

(2)

Il concetto di inesistenza è impreciso, e quindi ne è difficile la definizione. Esso comprende certamente la nullità (1218 ss. c.c.) e l’annullabilità (1425 ss. c.c.) ma, in ordine a quest’ultima, è necessario che essa venga costituita con sentenza.

(3)

In tal caso si configura una convalida tacita (art. 1444, comma 2, c.c.). Così come previsto in materia contrattuale (1444 c.c.), la convalida presuppone la consapevolezza dell’esistenza della causa di annullabilità.

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