Quando un nuovo debitore(1) è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo 1268 ss.(2).
Note
(1)
La norma disciplina la novazione soggettiva dal lato passivo.
(2)
Se il rapporto novato rimane in vita esso non registra una vera novazione soggettiva ma un rapporto successorio.