La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione(1) anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria(2).
Note
(1)
La presunzione assoluta opera solo sul piano probatorio, e non su quello sostanziale. La scissione è possibile per il fatto che il titolo ha, esso stesso, funzione probatoria. Pertanto, il creditore è ammesso a dimostrare, ad esempio, di averlo consegnato solo perchè il debitore lo custodisse o per errore.
(2)
Il secondo comma disciplina una presunzione relativa, che ammette prova contraria. Ciò si spiega considerando che il creditore si disfa solo di uno degli (almeno) due titoli esecutivi di cui è in possesso che sono quello in forma esecutiva e l’originale.