La compensazione(1) si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere(2) e che sono egualmente liquid(3) ed esigibili(4).
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione(5).
Note
(1)
Il primo comma si riferisce alla compensazione legale (1242 c.c.).
(2)
E’ il requisito della omogeneità dei crediti.
(3)
Il credito è liquido quando è già determinato nel suo ammontare.
(4)
Il credito non è esigibile se è sottoposto a termine o a condizione.
(5)
Il secondo comma disciplina la compensazione giudiziale (v. 35 c.p.c.), che può aversi se i crediti, non liquidi, siano però di facile e pronta liquidazione, ad esempio se è necessario solo rivalutarli in base agli indici ISTAT. La compensazione, che può essere anche parziale, opera dal momento in cui è pronunciata, a differenza di quella legale (1242 c.c.).